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IM 78 Presentazione della dichiarazione doganale - Procedura doganale della zona doganale libera

Codice Prodotto: rb-im-78

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1. Il regime doganale della zona doganale libera IM78 - IVA 0%, dazio 0% è il regime doganale applicato a merci e merci straniere dell'Unione, in base al quale tali merci sono collocate e utilizzate all'interno del territorio della ZES o di una sua parte senza pagare dazi e tasse doganali , dazi speciali, antidumping e compensativi, soggetti alle condizioni per vincolare le merci a questo regime doganale e al loro utilizzo conformemente a tale regime doganale.

    Se tu oi tuoi partner non avete una società registrata nella regione di Kaliningrad e dovete registrare le merci senza pagare IVA e dazi. La nostra azienda può aiutarti a farlo. Consegna della merce secondo il contratto.

2. Nell'ambito della procedura doganale di una zona doganale libera vengono immessi beni destinati al collocamento e (o) utilizzati dai residenti (partecipanti, soggetti) della ZFI sul territorio della ZFI ai fini dei residenti e dei partecipanti alla ZFP di attività imprenditoriali e di altro tipo conformemente all'accordo (accordo) sull'attuazione (mantenimento) delle attività sul territorio della ZFI (accordo sulle condizioni di attività nella ZFI, dichiarazione di investimento, programma aziendale), salvo diversa disposizione di legge Stati membri in relazione alle merci vincolate al regime doganale di una zona doganale libera per il collocamento e (o) l'uso nel territorio di singoli ZF stabiliti nel territorio di tale Stato membro.

3. I prodotti specificati al punto 2 del presente articolo, che sono merci dell'Unione, ad eccezione di quelli importati per il collocamento e (o) utilizzati nel porto FEZ o logistica FEZ, sono sottoposti al regime doganale della zona doganale libera a scelta del residente (partecipante, soggetto) della ZEM, se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è creata una ZEM non stabilisce che tali merci unionali sono soggette a collocamento sotto il regime doganale di una zona doganale libera su base obbligatoria.

4. Nell'ambito della procedura doganale di una zona doganale libera vengono immesse merci destinate al posizionamento sul territorio di un porto FEZ o logistica FEZ da persone che non sono residenti (partecipanti, soggetti) del porto FEZ o logistica FEZ e concluse con il porto FEZ o logistica FEZ contratto per la fornitura di servizi per lo stoccaggio (deposito) di merci, il carico (scarico) di merci e altre operazioni di carico relative allo stoccaggio, nonché per la conservazione di merci e la preparazione di merci s da spedire (spedito), compreso il frazionamento di una spedizione, la formatura di spedizioni, lo smistamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la marcatura (di seguito il contratto di servizio), a condizione che le operazioni eseguite con le merci durante la fornitura di tali servizi non cambino le caratteristiche di merci associate al cambio di codice conformemente alla nomenclatura delle merci per le attività economiche estere.

5. Per quanto riguarda le merci dell'Unione situate nel territorio della ZEM e non vincolate al regime doganale della zona doganale libera, è autorizzato a compiere qualsiasi operazione, comprese quelle di cui al paragrafo 1 dell'articolo 205 del presente codice.

6. I veicoli che trasportano merci, passeggeri e (o) bagagli nel territorio della ZFI e (o) che trasportano merci dal territorio di tale ZEM, nonché le scorte immagazzinate su tali veicoli non sono sottoposti al regime doganale della zona doganale libera.

7. Le merci straniere vincolate al regime doganale di una zona doganale libera mantengono lo status di merci straniere e le merci unionali vincolate al regime doganale di una zona doganale libera mantengono lo status di merci dell'Unione.

8. Merci fabbricate (ricevute) dalle merci dell'Unione vincolate al regime doganale della zona doganale libera, nonché le merci presentate (ricevute) dalle merci dell'Unione vincolate al regime doganale della zona doganale libera e le merci dell'Unione non vincolate al regime doganale di libera zona doganale, acquisire lo status di merci dell'Unione.

9. Merci fabbricate (ricevute) da merci straniere vincolate al regime doganale di una zona doganale libera e merci fabbricate (ricevute) da merci straniere vincolate al regime doganale di una zona doganale libera e merci dell'Unione (in appresso, nel presente capitolo - merci, fabbricati (ricevuti) da merci straniere vincolate al regime doganale di zona doganale libera), acquisiscono lo status di merci straniere, tenendo conto del secondo paragrafo del presente paragrafo.

Se le merci fabbricate (ricevute) da merci straniere vincolate al regime doganale di una zona doganale libera sono esportate dal territorio doganale dell'Unione, lo stato di tali beni è determinato conformemente all'articolo 210 del presente codice.

10. Se le merci situate nel territorio della ZFI non possono essere identificate dall'autorità doganale come merci che si trovavano sul territorio della ZFI prima della sua creazione, o come merci importate nel territorio della ZFI o fabbricate (ricevute) nel territorio della ZFI, tali merci le finalità della loro esportazione dal territorio della ZEM al di fuori del territorio doganale dell'Unione sono considerate merci dell'Unione e ad altri fini come merci straniere.

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